Pari opportunità: le ultime novità
Il 5 novembre 2021, con la legge n. 162, il legislatore è intervenuto nella materia delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori al fine di rendere ancor più incisiva la tutela già offerta dal D.Lgs. n. 198/2006 (cd. Codice delle Pari Opportunità).
Tra le novità più importanti della legge si segnala l’ampliamento, sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo, della nozione di discriminazione.
In primo luogo, viene ampliato il novero dei soggetti nei confronti dei quali è ravvisabile l’adozione di un comportamento direttamente o indirettamente discriminatorio comprendendo anche i candidati e le candidate nella fase di selezione del personale.
Viene poi ridefinito in termini più ampi il contenuto dell’atto discriminatorio stabilendo che “costituisce discriminazione, …, ogni trattamento o modifica dell’organizzazione, delle condizioni e dei tempi di lavoro che, in ragione del sesso, dell’età anagrafica, delle esigenze di cura personale o familiare, dello stato di gravidanza nonché di maternità o paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell’esercizio dei relativi diritti, pone o può porre il lavoratore in almeno una delle seguenti condizioni: a) posizione di svantaggio rispetto alla generalità degli altri lavoratori; b) limitazione delle opportunità di partecipazione alla vita o alle scelte aziendali; c) limitazione dell’accesso ai meccanismi di avanzamento e di progressione nella carriera”.
La legge inoltre introduce la cd. certificazione della parità di genere che verrà rilasciata alle aziende che dimostreranno di aver messo in campo politiche efficaci in tema di parità tra lavoratrici e lavoratori.
La certificazione ha lo scopo di attestare, in particolare, le misure concretamente adottate dalle aziende per ridurre il divario in relazione a opportunità di crescita, parità salariale, gestione delle differenze di genere e tutela della maternità.
Le aziende in possesso della certificazione di parità potranno fruire di misure premiali quali l’esonero del versamento dei contributi previdenziali del personale, nel limite dell’1 % e di 50.000 euro annui, ed una maggiorazione del punteggio in sede di valutazione, da parte di autorità titolari di fondi europei nazionali e regionali, di proposte progettuali ai fini della concessione di aiuti di Stato a cofinanziamento degli investimenti sostenuti.
Ulteriore novità riguarda poi l’obbligo per le aziende con più di cinquanta dipendenti di redigere, con cadenza biennale, un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti e della retribuzione effettivamente corrisposta.
Nelle ipotesi in cui il datore di lavoro non ottemperi all’obbligo ovvero in caso di redazione di rapporto mendace o incompleto, sono previste misure sanzionatorie.